Codice Procedura Civile > Articolo 446 - Istituti di patronato e di assistenza sociale
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Vigente al
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.