Codice Procedura Civile > Articolo 486 - Forma delle domande e delle istanze
Codice Procedura Civile
Vigente al
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.