Codice Procedura Civile > Articolo 496 - Riduzione del pignoramento

Codice Procedura Civile

Vigente al

Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472