Codice Procedura Civile > Articolo 50 - Riassunzione della causa

Codice Procedura Civile

Vigente al

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472