Codice Procedura Civile > Articolo 501 - Termine dilatorio del pignoramento
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Vigente al
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.