Codice Procedura Civile > Articolo 506 - Valore minimo per l'assegnazione

Codice Procedura Civile

Vigente al

L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472