Codice Procedura Civile > Articolo 522 - Compenso del custode

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

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