Codice Procedura Civile > Articolo 539 - Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

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Vigente al

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

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