Codice Procedura Civile > Articolo 599 - Pignoramento

Codice Procedura Civile

Vigente al

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

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