Codice Procedura Civile > Articolo 62 - Attivita' del consulente
Codice Procedura Civile
Vigente al
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.