Codice Procedura Civile > Articolo 621 - Limiti della prova testimoniale

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

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