Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.
Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.