Codice Procedura Civile > Articolo 649 - Sospensione dell'esecuzione provvisoria

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Vigente al

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

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