L'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.[1]
In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
[1] La Corte Costituzionale con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 26/5/1976, n. 139) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto."
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23955 del 02/08/2022
La parte intimata, una volta appresa in qualunque modo l’esistenza del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., entro il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto, comunque acquisita.