Codice Procedura Civile > Articolo 671 - Sequestro conservativo

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

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