Codice Procedura Civile > Articolo 687 - Casi speciali di sequestro

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.

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