Codice Procedura Civile > Articolo 744 - Copie o estratti da pubblici registri
Codice Procedura Civile
Vigente al
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.