Codice Procedura Civile > Articolo 816 quinquies - Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

Codice Procedura Civile

Vigente al

L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l'articolo 111.

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