Codice Procedura Civile > Articolo 827 - Mezzi di impugnazione

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

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