Codice Procedura Civile > Articolo 88 - Dovere di lealta' e di probita'

Codice Procedura Civile

Vigente al

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

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