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Codice Procedura Civile > Articolo 99 - Principio della domanda
Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile
Libro Primo
Titolo IV
Articolo 99
Vigente al
21/4/1942
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
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