Codice Procedura Civile > Libro Primo > Titolo VI > Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Codice Procedura Civile

Sezione I - Degli atti in generale (artt. 121 - 126 )

Articolo 121 - Liberta' di forme. Chiarezza e sinteticita' degli atti

Articolo 122 - Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete

Articolo 123 - Nomina del traduttore

Articolo 124 - Interrogazione del sordo e del muto

Articolo 125 - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Articolo 126 - Contenuto del processo verbale

Sezione II - Delle udienze (artt. 127 - 130 )

Articolo 127 - Direzione dell'udienza

Articolo 127 bis - Udienza mediante collegamenti audiovisivi

Articolo 127 ter - Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

Articolo 128 - Udienza pubblica

Articolo 129 - Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

Articolo 130 - Redazione del processo verbale

Sezione III - Dei provvedimenti (artt. 131 - 135 )

Articolo 131 - Forma dei provvedimenti in generale

Articolo 132 - Contenuto della sentenza

Articolo 133 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Articolo 134 - Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Articolo 135 - Forma e contenuto del decreto

Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni (artt. 136 - 151 )

Articolo 136 - Comunicazioni

Articolo 137 - Notificazioni

Articolo 138 - Notificazione in mani proprie

Articolo 139 - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Articolo 140 - Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia

Articolo 141 - Notificazione presso il domiciliatario

Articolo 142 - Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno

Articolo 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Articolo 144 - Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Articolo 145 - Notificazione alle persone giuridiche

Articolo 146 - Notificazione a militari in attivita' di servizio

Articolo 147 - Tempo delle notificazioni

Articolo 148 - Relazione di notificazione

Articolo 149 - Notificazione a mezzo del servizio postale

Articolo 149 bis - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario

Articolo 150 - Notificazione per pubblici proclami

Articolo 151 - Forme di notificazione ordinate dal giudice

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