Codice Procedura Civile > Libro Secondo > Titolo I > Capo II - Dell'istruzione della causa

Codice Procedura Civile

Sezione I - Dei poteri del giudice istruttore in generale (artt. 175 - 179 )

Articolo 175 - Direzione del procedimento

Articolo 176 - Forma dei provvedimenti

Articolo 177 - Effetto e revoca delle ordinanze

Articolo 178 - Controllo del collegio sulle ordinanze

Articolo 179 - Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Sezione II - Della trattazione della causa (artt. 180 - 190 bis )

Articolo 180 - Forma di trattazione

Articolo 181 - Mancata comparizione delle parti

Articolo 182 - Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Articolo 183 - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. )

Articolo 183 bis - Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

Articolo 183 ter - Ordinanza di accoglimento della domanda

Articolo 183 quater - Ordinanza di rigetto della domanda

Articolo 184 - (Omissis)

Articolo 184 bis - (Omissis)

Articolo 185 - Tentativo di conciliazione

Articolo 185 bis - Proposta di conciliazione del giudice

Articolo 186 - Pronuncia dei provvedimenti

Articolo 186 bis - Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Articolo 186 ter - Istanza di ingiunzione

Articolo 186 quater - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

Articolo 187 - Provvedimenti del giudice istruttore

Articolo 188 - Attivita' istruttoria del giudice

Articolo 189 - Rimessione al collegio

Articolo 190 - (Omissis)

Articolo 190 bis - (Omissis)

Sezione III - Dell'istruzione probatoria (artt. 191 - 266 )
§ 1 - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico (artt. 191 - 201 )

Articolo 191 - Nomina del consulente tecnico

Articolo 192 - Astensione e ricusazione del consulente

Articolo 193 - Giuramento del consulente

Articolo 194 - Attivita' del consulente

Articolo 195 - Processo verbale e relazione

Articolo 196 - Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Articolo 197 - Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Articolo 198 - Esame contabile

Articolo 199 - Processo verbale di conciliazione

Articolo 200 - Mancata conciliazione

Articolo 201 - Consulente tecnico di parte

§ 2 - Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale (artt. 202 - 209 )

Articolo 202 - Tempo, luogo e modo dell'assunzione

Articolo 203 - Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

Articolo 204 - Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani

Articolo 205 - Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Articolo 206 - Assistenza delle parti all'assunzione

Articolo 207 - Processo verbale dell'assunzione

Articolo 208 - Decadenza dall'assunzione

Articolo 209 - Chiusura dell'assunzione

§ 3 - Dell'esibizione delle prove (artt. 210 - 213 )

Articolo 210 - Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Articolo 211 - Tutela dei diritti del terzo

Articolo 212 - Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Articolo 213 - Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione

§ 4 - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata (artt. 214 - 220 )

Articolo 214 - Disconoscimento della scrittura privata

Articolo 215 - Riconoscimento tacito della scrittura privata

Articolo 216 - Istanza di verificazione

Articolo 217 - Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Articolo 218 - Scritture di comparazione presso depositari

Articolo 219 - Redazione di scritture di comparazione

Articolo 220 - Pronuncia del collegio

§ 5 - Della querela di falso (artt. 221 - 227 )

Articolo 221 - Modo di proposizione e contenuto della querela

Articolo 222 - Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Articolo 223 - Processo verbale di deposito del documento

Articolo 224 - Sequestro del documento

Articolo 225 - Decisione sulla querela

Articolo 226 - Contenuto della sentenza

Articolo 227 - Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

§ 6 - Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale (artt. 228 - 232 )

Articolo 228 - Confessione giudiziale

Articolo 229 - Confessione spontanea

Articolo 230 - Modo dell'interrogatorio

Articolo 231 - Risposta

Articolo 232 - Mancata risposta

§ 7 - Del giuramento (artt. 233 - 243 )

Articolo 233 - Deferimento del giuramento decisorio

Articolo 234 - Riferimento

Articolo 235 - Irrevocabilita'

Articolo 236 - Caso di revocabilita'

Articolo 237 - Risoluzione delle contestazioni

Articolo 238 - Prestazione

Articolo 239 - Mancata prestazione

Articolo 240 - Deferimento del giuramento suppletorio

Articolo 241 - Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione

Articolo 242 - Divieto di riferire il giuramento suppletorio

Articolo 243 - Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

§ 8 - Della prova per testimoni (artt. 244 - 257 bis )

Articolo 244 - Modo di deduzione

Articolo 245 - Ordinanza di ammissione

Articolo 246 - Incapacita' a testimoniare

Articolo 247 - Divieto di testimoniare

Articolo 248 - Audizione dei minori degli anni quattordici

Articolo 249 - Facolta' d'astensione

Articolo 250 - Intimazione ai testimoni

Articolo 251 - Giuramento dei testimoni

Articolo 252 - Identificazione dei testimoni

Articolo 253 - Interrogazioni e risposte

Articolo 254 - Confronto dei testimoni

Articolo 255 - Mancata comparizione dei testimoni

Articolo 256 - Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza

Articolo 257 - Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

Articolo 257 bis - Testimonianza scritta

§ 9 - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti (artt. 258 - 262 )

Articolo 258 - Ordinanza d'ispezione

Articolo 259 - Modo dell'ispezione

Articolo 260 - Ispezione corporale

Articolo 261 - Riproduzioni, copie ed esperimenti

Articolo 262 - Poteri del giudice istruttore

§ 10 - Del rendimento dei conti (artt. 263 - 266 )

Articolo 263 - Presentazione e accettazione del conto

Articolo 264 - Impugnazione e discussione

Articolo 265 - Giuramento

Articolo 266 - Revisione del conto approvato

Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti (artt. 267 - 274 bis )
§ 1 - Dell'intervento di terzi (artt. 267 - 272 )

Articolo 267 - Costituzione del terzo interveniente

Articolo 268 - Termine per l'intervento

Articolo 269 - Chiamata di un terzo in causa

Articolo 270 - Chiamata di un terzo per ordine del giudice

Articolo 271 - Costituzione del terzo chiamato

Articolo 272 - Decisione delle questioni relative all'intervento

§ 2 - Della riunione dei procedimenti (artt. 273 - 274 bis )

Articolo 273 - Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Articolo 274 - Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Articolo 274 bis - (Omissis)

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