Codice Procedura Penale > Articolo 131 - Poteri coercitivi del giudice

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

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