Codice Procedura Penale > Articolo 133 bis - Disposizione generale

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133 ter.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472