Codice Procedura Penale > Articolo 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472