1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.39087 del 22/06/2022 (dep. 17/10/2022)
In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato.