Codice Procedura Penale > Articolo 189 - Prove non disciplinate dalla legge

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1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.39087 del 22/06/2022 (dep. 17/10/2022)

In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato.

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