1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nella fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.