Codice Procedura Penale > Articolo 243 - Rilascio di copie
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 .