Codice Procedura Penale > Articolo 277 - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.