Codice Procedura Penale > Articolo 282 ter - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.2318 del 17/10/2023 (dep. 18/01/2024)

Le prescrizioni, stabilite dalla misura del divieto di avvicinamento, non comportano, anche se disposte cumulativamente, una limitazione della libertà di movimento del soggetto, ad essa sottoposto, tale da impedire in modo assoluto l'esercizio da parte dell'imputato alla partecipazione al processo.

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