Codice Procedura Penale > Articolo 287 - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, , le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472