Codice Procedura Penale > Articolo 315 - Procedimento per la riparazione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314.

2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.43097 del 12/10/2022 (dep. 14/11/2022)

In tema di indennizzo per ingiusta detenzione, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in Euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di Euro 235,82 (Euro 117,91 per gli arresti domiciliari) valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta. 
Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che altrimenti non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro. 
Affinché l'equità non tracimi però in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo rispetto alle gravi ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di discredito sociale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.48559 del 14/11/2023 (dep. 06/12/2023)

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio.

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