Codice Procedura Penale > Articolo 330 - Acquisizione delle notizie di reato

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472