Codice Procedura Penale > Articolo 334 bis - Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.