Codice Procedura Penale > Articolo 334 bis - Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472