Codice Procedura Penale > Articolo 37 - Ricusazione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.25951 del 24/02/2022 (dep. 06/07/2022)

Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, c.p.p. come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. Cost. 14 luglio 2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

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