Codice Procedura Penale > Articolo 399 - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.