Codice Procedura Penale > Articolo 434 - Casi di revoca

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472