Codice Procedura Penale > Articolo 437 - Ricorso per cassazione
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).