Codice Procedura Penale > Articolo 443 - Limiti all'appello

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

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