Codice Procedura Penale > Articolo 464 novies - Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Nei casi di cui all'articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.