Codice Procedura Penale > Articolo 464 sexies - Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
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Vigente al
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.