Codice Procedura Penale > Articolo 480 - Verbale di udienza

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

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