Codice Procedura Penale > Articolo 490 - Accompagnamento coattivo dell'imputato assente

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Vigente al

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

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