Codice Procedura Penale > Articolo 504 - Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.