Codice Procedura Penale > Articolo 517 - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter.

Corte Costituzionale, Sentenza n.146 del 14/06/2022

È costituzionalmente illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.

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