Codice Procedura Penale > Articolo 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.