Codice Procedura Penale > Articolo 536 - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.