Codice Procedura Penale > Articolo 54 ter - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

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Vigente al

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte d'appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

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