Codice Procedura Penale > Articolo 543 - Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472